(massima n. 1)
L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito ed č sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'illogicitā o insufficienza della motivazione. La rivalutazione del contenuto del contratto da parte del giudice di merito va sottratta al controllo della Corte di Cassazione, quando non sussistano vizi evidenti nel ragionamento logico del giudice.