(massima n. 1)
La contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c. La volontā delle parti, come espressa nel verbale, č soggetta all'accertamento di fatto, riservato esclusivamente al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimitā, se supportata da motivazione logica e coerente. In caso di controversia, la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica richiede una specifica indicazione giuridica delle ragioni che sostengono tale violazione, non potendosi risolvere in una semplice contrapposizione interpretativa.