Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15283 del 9 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve essere svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c. La volontā delle parti, come espressa nel verbale, č soggetta all'accertamento di fatto, riservato esclusivamente al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimitā, se supportata da motivazione logica e coerente. In caso di controversia, la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica richiede una specifica indicazione giuridica delle ragioni che sostengono tale violazione, non potendosi risolvere in una semplice contrapposizione interpretativa.

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