(massima n. 1)
In materia contrattuale, l'accertamento della volontā delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un'indagine di fatto, affidata al giudice di merito, il cui risultato non č censurabile in sede di legittimitā, se immune da vizi logici o giuridici. La censura relativa alla violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. deve fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate, indicando in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali presunti violati.