Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7859 del 25 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione contrattuale, la Corte di Cassazione ripetutamente afferma che tale attività appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. La denuncia in cassazione di un errore di diritto non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma deve specificare i canoni ermeneutici violati e il punto in cui il giudice del merito si sia discostato da essi, essendo inammissibile una mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.

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