(massima n. 1)
L'accertamento della volontā delle parti espressa nel contratto rappresenta un'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale indagine č censurabile in sede di legittimitā solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.; non č idoneo a tal fine la mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto effettuata mediante la contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.