Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4396 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel valutare la prova della pattuizione del compenso per prestazioni professionali, il giudice del merito deve considerare tutti i criteri di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., inclusi i comportamenti successivi delle parti. La mancata contestazione da parte della società fallita non può di per sé costituire prova dell'accordo sui compensi per accessori e anticipazioni se tale richiesta è stata separatamente formulata e non accolta.

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