(massima n. 1)
Nel valutare la prova della pattuizione del compenso per prestazioni professionali, il giudice del merito deve considerare tutti i criteri di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., inclusi i comportamenti successivi delle parti. La mancata contestazione da parte della società fallita non può di per sé costituire prova dell'accordo sui compensi per accessori e anticipazioni se tale richiesta è stata separatamente formulata e non accolta.