Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4391 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione del contratto, inclusa la valutazione delle comunicazioni scritte tra le parti, è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità, salvo specifica violazione delle regole di interpretazione contrattuale previste dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.

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