(massima n. 1)
Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le denunce di violazione di legge riguardanti criteri interpretativi adottati dal giudice di merito su disposizioni regolamentari disciplinatrici di rapporti privati, in quanto tali disposizioni non hanno natura di norme di legge e non sono assoggettabili ai criteri interpretativi di cui all'art. 12 disp. prel. c.c. Per le disposizioni regolamentari di enti associativi aventi natura negoziale di diritto privato, il sindacato di legittimitą si limita alla verifica della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.