Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 900 del 14 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione, l'obbligo della forma scritta ad substantiam per la validità del contratto non esclude l'applicabilità del criterio di interpretazione conforme al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, cod. civ. Tuttavia, tale comportamento non può essere utilizzato per estendere il consenso oltre i limiti chiaramente fissati dal testo contrattuale scritto.

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