Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 92 del 4 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione delle sentenze, inclusi i provvedimenti giurisdizionali della Corte dei conti, l'accertamento del contenuto e della portata del dispositivo deve seguire i criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi e agli artt. 1362 ss. c.c., secondo i canoni della logica formale generale. La locuzione contenuta nella sentenza del giudice contabile, quale "salvo a tener conto in sede di esecuzione di quanto recuperato dall'amministrazione", va intesa come riferimento a quanto concretamente recuperato in termini patrimoniali.

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