(massima n. 1)
In materia di interpretazione delle clausole contrattuali, l'art. 1362 c.c. impone all'interprete di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, tuttavia, qualora il testo della convenzione riveli con chiarezza ed univocitā la volontā dei contraenti, non č ammissibile una diversa interpretazione che contraddica il significato letterale delle parole.