(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 c.c. non svaluta il dato letterale, ma lo valorizza: quando il testo dell'accordo, per chiarezza e univocitā delle espressioni, manifesta la comune volontā delle parti e non vi č contrasto tra lettera e spirito della convenzione, non č consentita un'interpretazione diversa.