Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30045 del 21 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 c.c. non svaluta il dato letterale, ma lo valorizza: quando il testo dell'accordo, per chiarezza e univocitā delle espressioni, manifesta la comune volontā delle parti e non vi č contrasto tra lettera e spirito della convenzione, non č consentita un'interpretazione diversa.

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