(massima n. 1)
L'interpretazione del contratto, diretta ad accertare la volontà storica ed obiettiva delle parti, costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., nonché – nel regime anteriore alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. – per vizi di motivazione nel loro concreto impiego. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di dedurre efficacemente tali violazioni, deve non solo richiamare specificamente le norme ermeneutiche asseritamente disattese e i relativi principi, ma anche indicare puntualmente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, ovvero li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.