Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28259 del 4 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto di compravendita, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica č costituito dal senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c. Il senso letterale delle parole utilizzate nel contratto, l'interpretazione complessiva delle clausole e l'analisi logica e grammaticale delle proposizioni devono consentire di mettere a fuoco l'oggetto della compravendita in modo univoco. In mancanza di termini specifici nel contratto, il riferimento a beni ulteriori svolge la funzione di localizzare l'oggetto della vendita, e non implica automaticamente l'inclusione di tali beni nell'oggetto del trasferimento. Pertanto, non č corretto interpretare il contratto di compravendita alla luce del contenuto delle pattuizioni di contratti successivi e distinti (artt. 1362 e segg. c.c.).

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