(massima n. 1)
Nell'interpretazione dei contratti, il dato testuale pur importante non č decisivo per la ricostruzione della volontā delle parti. Il significato delle dichiarazioni negoziali si acquisisce solo al termine del processo interpretativo, che considera anche il comportamento complessivo delle parti, comprese le condotte successive alla conclusione del contratto (artt. 1362 e 1363 c.c.).