(massima n. 1)
Quando una clausola di un contratto collettivo contrasta con il principio di selettivitą dettato dalla normativa, essa deve essere disapplicata. Non rilevano, in tal caso, i canoni legali di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), qualora la decisione sia fondata sul rispetto di principi normativi superiori.