(massima n. 1)
L'art. 1362 c.c. non svaluta il testo letterale di un contratto, ma stabilisce che l'interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti, senza però ignorare la possibilità che il significato letterale delle parole sia così chiaro e univoco da rendere la volontà delle parti evidente, non necessitando, in tal caso, di ulteriori indagini. In sintesi, se la lettera del contratto è chiara e non vi è discrepanza con lo spirito dell'accordo, non è ammessa un'interpretazione diversa da quella letterale.