(massima n. 1)
In tema di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontā delle parti č compito riservato al giudice di merito e la sua interpretazione non č censurabile in sede di legittimitā se non per violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale previsti agli artt. 1362 e ss. c.c. L'applicazione di tali canoni deve risultare evidente nella sentenza impugnata anche attraverso esplicito riferimento alle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti.