(massima n. 1)
In tema di accertamento della volontà delle parti, l'interpretazione compiuta dal giudice di merito riguardo al contenuto del contratto si traduce in una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo che non siano violati i criteri legali di interpretazione stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. o non emerga una radicale inadeguatezza della motivazione. Fermo restando che il sindacato di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella adottata dal giudice di merito.