(massima n. 1)
In tema di servitù, la Corte d'appello può interpretare un atto di divisione tra i condividenti, risalente a un'epoca remota, per determinare l'esistenza e il contenuto di un diritto di passaggio, utilizzando sia il dato testuale dell'atto stesso sia elementi extratestuali che rilevano la comune intenzione delle parti originarie, coerentemente con i criteri previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.