(massima n. 1)
L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi soggiace ai medesimi criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, incluso l'elemento letterale e l'intento dell'Amministrazione con riferimento al comportamento e al complesso dell'atto. Il giudice deve privilegiare una delle possibili e plausibili interpretazioni, purché rispettosa dei criteri legali di ermeneutica.