(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di specificità quando il ricorrente non procede alla riproduzione e localizzazione negli atti di causa dei verbali o documenti su cui si fondano le censure di errata interpretazione o omesso esame. In tal caso, deve essere evidenziata una violazione delle regole di interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e segg. c.c., ciò che non può limitarsi a generiche contestazioni.