Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19844 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servitł di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo deve essere effettuata secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo riguardo al senso letterale delle parole e alla coerenza dell'intero contesto negoziale. Una clausola che consente la sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci deve ragionevolmente essere interpretata come funzionale al transito di veicoli, non potendosi limitare tale possibilitą ai soli titolari del fondo servente.

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