(massima n. 1)
In tema di servitł di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo deve essere effettuata secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo riguardo al senso letterale delle parole e alla coerenza dell'intero contesto negoziale. Una clausola che consente la sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci deve ragionevolmente essere interpretata come funzionale al transito di veicoli, non potendosi limitare tale possibilitą ai soli titolari del fondo servente.