(massima n. 1)
In tema di servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo rappresenta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quest'ultimo deve fondare la propria decisione sui canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., e non su mere presunzioni. È incensurabile in sede di legittimità se non in caso di omesso esame di fatti decisivi o violazione manifesta dei canoni ermeneutici.