(massima n. 1)
Per determinare se un contratto abbia effetto novativo, gli interpreti devono valutare la comune intenzione delle parti desumibile dalla lettura complessiva dell'atto e dal comportamento delle parti stesse. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto non č sufficiente a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di primo e secondo grado. (Art. 1362 c.c.).