Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19048 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per determinare se un contratto abbia effetto novativo, gli interpreti devono valutare la comune intenzione delle parti desumibile dalla lettura complessiva dell'atto e dal comportamento delle parti stesse. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto non č sufficiente a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di primo e secondo grado. (Art. 1362 c.c.).

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