Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18744 del 9 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mobilitą verticale, l'art.1, punto C), paragrafo II, lett.c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacitą di svolgere funzioni di livello superiore.

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