Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18525 del 8 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, l'accertamento della volontā delle parti e l'interpretazione del contenuto di un negozio giuridico sono attivitā riservate al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimitā solo in caso di violazione dei canoni legali d'interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e spiegare come il giudice di merito se ne sia discostato. La mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito non č sufficiente.

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