(massima n. 1)
L'interpretazione del contratto è un'attività riservata al giudice di merito e può essere censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici. Tuttavia, nella contestazione dell'applicabilità dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., è necessario considerare anche gli altri criteri logici, teleologici e sistematici oltre a quello letterale.