(massima n. 1)
La violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro può essere censurata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre la violazione dei contratti integrativi aziendali può essere denunciata solo tramite la prospettata violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.