(massima n. 1)
L'interpretazione del contratto consiste nell'accertamento della volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto a cui hanno dato vita, sicché essa si risolve in una indagine di fatto che compete solo al giudice di merito effettuare in applicazione dei criteri legali stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. La nullità, quantunque rilevabile in qualunque stato e grado del processo, non può essere tuttavia accertata sulla base di una "nuda" eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di allegazioni in fatto non oggetto di pregressa deduzione, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali.