(massima n. 1)
La violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nell'ambito dell'interpretazione dei contratti, può essere dedotta nel ricorso per cassazione solo se viene esplicitamente indicato quale norma sia stata violata ed in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.