Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 229 del 4 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito può interpretare il contratto secondo i canoni di ermeneutica (artt. 1362-1363 c.c.) tenendo conto del significato letterale e complessivo delle clausole; dei comportamenti successivi delle parti, se compatibili; di qualsiasi interpretazione plausibile, non necessariamente unica. La divergenza con l'interpretazione auspicata dal ricorrente non costituisce violazione di legge.

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