(massima n. 1)
Il giudice di merito può interpretare il contratto secondo i canoni di ermeneutica (artt. 1362-1363 c.c.) tenendo conto del significato letterale e complessivo delle clausole; dei comportamenti successivi delle parti, se compatibili; di qualsiasi interpretazione plausibile, non necessariamente unica. La divergenza con l'interpretazione auspicata dal ricorrente non costituisce violazione di legge.