(massima n. 1)
Se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento da parte del giudice della cognizione circa la spettanza degli interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dal comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non maggiorato secondo il comma 4, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.