Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29757 del 11 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilitą di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.