(massima n. 1)
Al credito azionato dal consumatore finale per la ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, indebitamente versata al fornitore, a titolo di rivalsa, in contrasto con il diritto dell'U.E., sono applicabili gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che la previsione ivi contenuta, nel rimettere alle parti la possibilitą di determinarne la misura, vale ad escludere il suo carattere imperativo e inderogabile e non a delimitarne il campo d'applicazione.