(massima n. 1)
Gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non sono applicabili esclusivamente alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, potendo la clausola di salvezza iniziale escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non limitarne il campo di applicazione. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle obbligazioni derivanti da ripetizione di indebito, anche se non avente causa in un rapporto contrattuale.