(massima n. 1)
In materia di ammissione al passivo fallimentare, gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di insolvenza devono essere riconosciuti, in via privilegiata, nella misura legale prevista dall'art. 1284 c.c., e non secondo il tasso speciale stabilito da leggi particolari, come il D.Lgs. 123/1998. Questo principio si applica anche quando la legge speciale preveda un tasso di interesse maggiorato per il recupero di interventi pubblici a sostegno delle imprese.