(massima n. 1)
In materia di compensi professionali derivanti dallo svolgimento dell'attivitą di avvocato, gli interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. decorrono dalla data di costituzione in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011.