(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 64, c.p.i., il procedimento per la determinazione dell'ammontare dello stesso, qualora le parti non raggiungano un accordo, č da ricondurre all'istituto dell'arbitrato e non a quello dell'arbitraggio ex art. 1349 cod. civ. Pertanto, se tale procedimento č stato instaurato prima del 10 dicembre 2014, data di entrata in vigore della modifica del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., agli interessi legali spettanti sull'equo premio si applica il tasso ordinario di cui al primo comma del medesimo art. 1284 e non quello maggiorato previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali.