(massima n. 1)
In materia di espropriazione immobiliare, durante la fase di conversione del pignoramento, gli interessi sul capitale del credito della parte procedente devono essere determinati secondo le norme vigenti, tra cui l'art. 1284, quarto comma, cod. civ., salvo diverse disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione. Le contestazioni relative alla misura degli interessi possono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi e necessitano di un contraddittorio pieno e integro per la loro trattazione.