(massima n. 1)
Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non č applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullitā contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilitā di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.