Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7677 del 22 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non č applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullitā contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilitā di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.

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