(massima n. 1)
La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non č un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali č consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui č proposta la domanda, dal quale farli decorrere.