(massima n. 1)
Quando un titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza ulteriori specificazioni, e non c'è uno specifico accertamento sulla spettanza di interessi secondo la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applicano gli interessi secondo il saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. Il giudice dell'esecuzione non può integrare tale titolo.