(massima n. 1)
In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, tali clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente alla delibera, che non consente alcuna capitalizzazione, e ciò in quanto le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione dell’art. 1283 c.c.