Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8093 del 21 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7 del 1976, 16 della l. n. 175 del 1991 e 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385 del 1993, trasformando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operativitą delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c..

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