(massima n. 1)
In presenza di una condotta del cliente che, mediante la consegna in contanti di somme rilevanti al promotore finanziario, abbia violato norme giuridiche, il giudice di merito deve valutare la possibile applicazione dell'art. 1227 cod. civ. per ridurre il risarcimento dovuto dall'intermediario sulla base del concorso colposo del danneggiato che ha agevolato l'illecito.