(massima n. 1)
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente).