(massima n. 1)
Nell'imputazione del risarcimento del danno derivante da concorso di colpa, il giudice deve valutare se la scelta dell'attrice di spedire un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria comporti o meno un rischio accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza. Il mancato approfondimento di tali circostanze specifiche configura un errore giuridico nell'accertamento del nesso di causalitą rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.