Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26057 del 4 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'azione violenta o la resistenza della vittima abbia necessitato l'uso di armi da parte di un pubblico ufficiale, eccedendo colposamente i limiti legali, tale condotta può essere valutata come fatto colposo concorrente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. ai fini della riduzione del risarcimento del danno.

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