(massima n. 1)
Qualora l'azione violenta o la resistenza della vittima abbia necessitato l'uso di armi da parte di un pubblico ufficiale, eccedendo colposamente i limiti legali, tale condotta può essere valutata come fatto colposo concorrente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. ai fini della riduzione del risarcimento del danno.