(massima n. 1)
La mera inerzia del custode giudiziario nel richiedere tempestivamente l'indennità di occupazione dell'immobile non può essere interpretata come una rinuncia al diritto di ottenere tale indennità. La fruizione, da parte del creditore, dell'intero termine utile per la rivendicazione non costituisce di per sé un comportamento colposo rilevante ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c.