(massima n. 1)
In ipotesi di responsabilità da cose in custodia, il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, cod. civ., la quale impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. L'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità, ove scevro da vizi logici o giuridici rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.